PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori, quando la nascita è avvenuta presso un ospedale o una casa di cura della provincia di appartenenza o di capoluoghi di provincia con essa con termini, ma in un comune diverso da quello in cui risiedono, possono chiedere che nell'atto di nascita sia indicato come luogo di nascita il comune in cui essi risiedono o, nel caso in cui non risiedano nello stesso comune, il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra di loro. In tale caso, l'atto di nascita deve comunque indicare chiaramente la circostanza che la nascita si è verificata in altro comune, e l'ospedale o la casa di cura dove è effettivamente avvenuto il parto.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie a garantirne l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.